L’art. 1 – commi da 51 a 58 – della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160
Data di ultimo aggiornamento: 14/09/2023
L'art. 1 ? comma 30 ? della Legge 27.12.2019 n. 160 (annualità 2022)
l’art. 1 – commi da 51 a 58 – della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, disciplina l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologica, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 320 milioni di euro per l’anno 2022. il comma 52, del predetto art. 1, prevede che gli Enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine del 15 Gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. il successivo comma 54 del medesimo articolo della Legge n. 160 del 2019, prevede che “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), e c) del comma 53, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli Enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 Dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. questo Comune ha proceduto ad inoltrare candidatura al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2022 per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva e pratiche accessorie relativi all’intervento di “efficientamento energetico e messa in sicurezza Sede Municipale” – (CUP : G86C22000010007), per un importo complessivo di € 160.000,00.